Entro il 16 marzo 2023 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche relative al periodo d’imposta 2022. Il termine scade al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730.
Entro la medesima scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica.
Sarà possibile fino al 21 marzo 2023 effettuare, senza sanzioni, opportune correzioni alle CU inviate nei termini.
Si segnala infine che sempre dal prossimo 16 marzo 2023 gli interessati potranno prelevare telematicamente la CU 2023, relativa ai redditi percepiti nel 2022, direttamente dal sito o dall’App dell’INPS.
Sanzioni
L’omessa, tardiva o errata presentazione della certificazione unica è punita con una sanzione pari a:
- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50 mila euro (in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del DLgs n.472/1997);
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20 mila euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.