Nuovi limiti per il fringe benefit: aumenta a 3000 euro nel 2023 per i dipendenti con figli a carico

Con le novità del decreto lavoro il Consiglio dei Ministri, ha decretato un aumento significativo del limite del fringe benefit per l’anno 2023 a favore dei dipendenti con figli a carico alzando il valore di esenzione da imposizione contributiva e fiscale degli stessi ad un importo massimo di 3000 euro.

Pertanto per l’anno 2023 i limiti previsti sono:

  • Dipendenti con figli a carico: La misura, non per tutti, è destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico. Validità della disposizione, soltanto per il 2023. Fino a 3000 euro perla soglia di detassazione, con la possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate per le utenze di domestiche. Per espressa previsione della norma, per vedersi applicata la soglia di esenzione di euro 3.000, il lavoratore dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
  • Dipendenti senza figli a carico: La norma rimane invariata. La soglia ordinaria di detassazione resta fissata a 258,23 euro per i fringe benefits esclusivamente sotto forma di beni e servizi riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.

Requisiti per i potenziali beneficiari

Come precedentemente specificato, l’incremento del plafond di esenzione fiscale e contributivo dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro è previsto unicamente per l’anno 2023 e per i soli lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sono fiscalmente a carico.

In caso di corresponsione il dipendente sarà tenuto ad autocertificare al datore di lavoro l’effettiva presenza di figli a carico dove per tali si intendono i figli di età non superiore a ventiquattro anni con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000, e figli di età superiore a ventiquattro anni ma con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51. I percettori devono inoltre essere Titolari di reddito di lavoro dipendente. Sembrerebbero esclusi i lavoratori titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Per i dipendenti a reddito assimilato rimane il limite ai 258,23. Per genitori non legalmente ed effettivamente separati la misura di contributo viene ripartita nella misura del 50% ciascuno.

Beni e servizi da considerare ed escludere per il raggiungimento del limite di esenzione massimo

Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 3.000 euro sarà necessario considerare beni e servizi già soggetti al limite di esenzione fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR, quali, a titolo di esempio: i buoni acquisto, i buoni carburante, i cesti natalizi, i premi per assicurazioni extra-professionali, il cellulare ad uso privato, i generi in natura prodotti dall’azienda, ecc.

Viceversa, non saranno da considerare nel limite il seguente “paniere” di beni e servizi come opere e servizi per finalità sociale, somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione, per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti, trasporto pubblico, servizio mensa/buono pasto, assistenza sanitaria integrative e contributi versati alla previdenza complementare.

Inoltre, come previsto per l’anno 2022 anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale rientrano nella soglia di esenzione nel rispetto delle regole già identificate l’anno scorso:

  • Le utenze in causa devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
  • La giustificazione di spesa può essere presentata in più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati.

L’eventuale rimborso spese delle utenze domestiche dovrà necessariamente essere effettuato con le competenze erogate entro il 12 gennaio 2024.

Si precisa infine che l’agenzia delle entrate ha puntualizzato che il bonus benzina pari a 200 euro è da considerarsi aggiuntivo al valore dei 3.000 euro, con la conseguenza che il buono non va ad “intaccare” tale limite.

Tuttavia va precisato che, se corrisposto nel 2023, il buono carburante deve essere assoggettato a prelievo contributivo sia a carico del lavoratore che a carico dell’azienda.

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