Contratti a tempo determinato: Le novità del decreto lavoro

Il Decreto Lavoro (DL n.48/2023) ha previsto nuove misure che hanno destato un forte interesse tra le imprese. Tra queste quelle più di rilievo risultano riguardare:

  • La previsione di nuove causali;
  • La possibilità di stipulare rinnovi nei primi 12 mesi di durata senza necessariamente l’indicazione di una motivazione che ne specifichi l’esigenza ;
  • La neutralizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati precedentemente al 05.05.2023.

Le nuove causali del Decreto Lavoro 2023

Il nuovo impianto continua a prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato acausali, ovvero senza obbligo di indicare per iscritto alcuna motivazione legale e/o contrattuale, per massimo 12 mesi, fermo restando il numero di proroghe e rinnovi già vigenti dal precedente Decreto Dignità.
Il contratto potrà comunque avere una durata massima di 24 mesi, ma solamente con l’indicazione di una causale a giustificarne la necessità nel momento in cui vi è il superamento dei 12 mesi.
L’intervento del decreto lavoro è volto a rende più snello il sistema di individuazione delle causali, di difficile applicazione con la precedente formula legislativa.
In particolare vengono introdotte le seguenti motivazioni individuabili:

  • a) Nei contratti collettivi di cui all’art.51 del Dlgs 81/2015; Art. 51 Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
  • b) In assenza di quelle stabilite dai contratti collettivi, nei contratti collettivi applicati in azienda (contratti individuali) e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • b/bis) in sostituzione di altri lavoratori.

La nuova formulazione potrebbe far pensare ad una nuova “liberalizzazione” del lavoro a tempo determinato, ma preme evidenziare la massima attenzione che il datore di lavoro deve prestare nell’individuare le ragioni che giustificano la necessità di stipulare un contratto per un periodo superiore ai 12 mesi e che devono essere esposte per iscritto in modo specifico e dettagliato.
L’indicazione di una causale generica, che si limita a ripetere le esigenze organizzative, produttive o tecniche del datore di lavoro, non è ritenuta idonea a giustificare l’apposizione del termine finale al contratto, con la conseguenza che, in caso di contenzioso, l’azienda si vedrà costretta a veder trasformato il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato o, se il termine fosse già decorso, a una potenziale reintegra sul luogo di lavoro con risarcimento del danno.

Rinnovi con causale sopra i 12 mesi

La principale novità apportata in sede di conversione in legge del Decreto Lavoro riguarda la sostanziale parificazione dei “rinnovi” alle “proroghe” con riferimento all’applicazione delle causali che legittimano l’apposizione del termine del contratto.
Come noto, infatti, sinora in caso di “rinnovo” del contratto a termine era sempre necessario indicare una causale giustificatrice, indipendentemente dalla durata complessiva dei rapporti a termine intercorrenti tra le parti, mentre nel caso di “proroga” di un contratto, la causale era necessaria solamente al superamento dei 12 mesi complessivi di durata.
La modifica apportata dal Legislatore esclude l’obbligo di indicazione delle causali giustificatrici l’apposizione del termine anche nel caso di rinnovi dei contratti a tempo determinato, qualora la durata complessiva del rapporto sia inferiore a 12 mesi.

Computo durata complessiva contratti

Altra significativa novità prevista dal decreto lavoro riguarda l’introduzione di una “clausola di salvaguardia” rispetto al computo della durata complessiva dei contratti a termine.
Infatti la norma dispone che:

“1 -ter . Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 19, comma 1, e dall’articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1 -bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Pertanto, viene stabilito che, ai fini del computo dei “12 mesi” per i quali la norma non prevede l’indicazione delle causali, si dovranno tenere in considerazione solamente i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 48/2023.
Eventuali contratti stipulati tra le parti prima di tale data sono neutralizzati e pertanto il datore lavoro e il lavoratore potranno stipulare un nuovo contratto a causale anche se in precedenza intercorsi rapporti di lavoro a termine, anche in presenza di causale, ovvero se la durata complessiva degli stessi sia stata superiore a 12 mesi.
E’ importante tener conto che questa clausola non incide sulla durata massima del contratto che in ogni caso non può superare i 24 mesi (o superiori se previsti dal contratto nazionale di lavoro).
Per qualunque ulteriore delucidazione vi invitiamo a contattare lo studio.

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