La normativa in ambito di Whistleblowing e stata aggiornata recentemente e riguarda la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il nuovo impianto legislativo rafforza decisamente le regole già esistenti, ampliando la portata delle norme che impongono l’adozione di sistemi di segnalazione aziendale degli illeciti.
Gli adempimenti per i datori di lavoro prevedono che essi debbano obbligatoriamente dotarsi di piattaforme (in regola con il GDPR) che consentano ad un eventuale segnalatore (che potrà essere ad esempio un lavoratore subordinato, autonomo, un socio, un tirocinante o addirittura un di loro parente entro il 4°grado etc…., ma la lista non si esaurisce qui) di poter segnalare illeciti e/o violazioni in maniera completamente sicura, che tuteli la riservatezza dell’identità del segnalatore, della segnalazione e dei dati in essa contenuti.
Pertanto, le aziende soggette all’obbligo, ovvero :
- dal 15 luglio 2023 le imprese pubbliche e private che hanno mediamente più di 250 dipendenti, quelle che adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al Dlgs 231/2001 a prescindere dalle dimensioni (sono coloro per adottano in Modelli di Organizzazione e Gestione detti MOG) e quelle di specifici settori (dei servizi, prodotti e mercati finanziari; della sicurezza dei trasporti; della tutela dell’ambiente etc) sempre a prescindere dal numero dei dipendenti.
- Dal 17 dicembre 2023 le imprese tra i 50 ed i 249 dipendenti dovranno dotarsi di una proceduta, istituire un ufficio dedicato con personale formato alla gestione delle segnalazioni e gestire tempestivamente le segnalazioni pervenute, onde evitare pesanti sanzioni amministrative che vanno dai 10mila ai 50mila Euro, fermo restando eventuali altri illeciti di altra natura riscontrabili.
Al soggetto segnalatore verrà data ampia tutela, che va dal divieto di licenziamento o di qualsivoglia atto discriminatorio e/o ritorsivo nei suoi confronti.
I canali di segnalazione potranno di tre tipologie: il canale interno, utilizzabile di norma (nell’ambito del contesto lavorativo), un canale esterno cui il segnalatore potrà ricorrere al verificarsi di determinate condizioni (Anac), per arrivare anche, in casi particolari, alla divulgazione pubblica o alla denuncia all’Autorità giudiziaria. Le segnalazioni dovranno avere a oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (ad esempio, illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) o condotte rilevanti in base al Dlgs 231/2001.