Il decreto lavoro ha apportato modifiche alle prestazioni occasionali (PRESTO) per quanto riguarda il settore Turistico e Termale.
In particolare già con la legge di bilancio 2023 il limite dimensionale oltre il quale non è più possibile stipulare contratti di prestazione occasionale era passato da 8 a 10 dipendenti assunti a tempo indeterminato (come per la generalità degli utilizzatori) per le aziende operanti nel settore del turismo (per le aziende alberghiere e nelle strutture ricettive precisamente individuate dai codici ateco2007 richiamati nella circolare Inps 103/2018).
Ora, con il Decreto lavoro, il suddetto limite dimensionale viene portato a 25 lavoratori a tempo indeterminato (anziché 10) per i soli utilizzatori operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Inoltre, sempre solo per questi ultimi utilizzatori, il limite del compenso massimo annuo consentito per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, viene elevato a 15.000 Euro.
Rimangono fermi tuttavia i limiti al tetto dei compensi che ciascun prestatore può percepire dalla totalità degli utilizzatori, ossia 5.000 Euro e delle prestazioni rese a ciascun utilizzatore, ossia 2.500 Euro.
Infine, la misura del compenso riferita a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori viene calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- disoccupati;
- percettori di prestazioni integrative del salario, reddito di inclusione, ovvero altre prestazioni di sostegno al reddito;
In questi ultimi casi, i prestatori saranno tenuti ad autocertificare la propria condizione all’Inps ed all’utilizzatore, prima dell’inizio effettivo della prestazione.
LIBRETTO DI FAMIGLIA
Il decreto lavoro non apporta modifiche sostanziali all’Istituto del libretto di famiglia, che ricordiamo, sono gli ex Voucher utilizzabili nell’ambito familiare e presone non nell’esercizio di una attività professionale e/o di impresa (utilizzabile per lavori domestici di pulizia, giardinaggio, assistenza domiciliare, ripetizioni etc…).
Il decreto si limita a disporre che il libretto di famiglia potrà essere acquistato, oltre che tramite i consueti canali (uffici postali e canale INPS) anche nelle rivendite generi di monopolio (tabaccherie). Per l’acquisto presso le rivendite siamo in attesa di comunicazioni in merito sulle tempistiche.