In sede di conversione in legge del Decreto Lavoro è stato inserito ex novo l’art. 39-bis che introduce:
- per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023
- a favore dei lavoratori del comparto del turismo, con un reddito di lavoro dipendente, nel periodo d’imposta 2022, non superiore a euro 40.000 euro
il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendenti conseguito nel 2022 (non superiore a euro 40.000 euro) e compensa il credito così maturato mediante l’istituto della compensazione.
Preme evidenziare che, per la piena operatività della misura in esame, si auspicano ora “tempestivi” chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate volti a definire puntualmente l’ambito di applicazione (con particolare riferimento ai datori di lavoro coinvolti) e le modalità di gestione della stessa anche in considerazione del fatto che la finestra temporale (1° giugno – 21 settembre 2023) di rilevazione di parametri di quantificazione della misura stessa (retribuzione lorda, comprensiva – si ritiene – delle maggiorazioni previste, per lavoro notturno e straordinario festivo) risulta essere estremamente ridotta così come, in via generale, la durata dei rapporti di lavoro nel comparto del turismo.
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